Nuovo metodo di calcolo dell′Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Metodo di calcolo aggiornato: Il Decreto Requisiti Minimi 28 ottobre 2025, operativo dal 3 giugno 2026, modifica il calcolo della prestazione energetica degli edifici, includendo i ponti termici, aggiornando trasmittanze e parametri H'T, e considerando l'efficienza reale degli impianti, il teleriscaldamento e le fonti rinnovabili integrate.
Classificazione energetica: La scala italiana A4-G rimane in uso immediatamente, ma il nuovo APE è più realistico. In futuro, con il recepimento della Direttiva Case Green, si passerà a una classificazione europea uniforme da A (edifici a emissioni zero) a G (immobili meno efficienti), con possibilità di riclassificazione anche senza interventi edilizi.
Indicatori ambientali: Il nuovo APE include il GWP (Global Warming Potential), che misura le emissioni di gas serra lungo l'intero ciclo di vita dell'edificio, e altri indicatori come consumo di energia primaria e finale, quota da fonti rinnovabili e prestazioni degli impianti.
APE già rilasciati: Gli attestati emessi prima del 3 giugno 2026 mantengono la validità di 10 anni, salvo interventi che modificano la prestazione energetica dell'immobile. Non è necessario rifare l'APE automaticamente.
Quando aggiornare l'APE: L'aggiornamento è obbligatorio solo in caso di lavori significativi, come sostituzione di infissi, installazione di pompe di calore, cappotto termico, interventi sugli impianti o ristrutturazioni che incidono sulla prestazione energetica. Anche per compravendite o locazioni, se l'APE è scaduto o mancante, va redatto secondo le nuove regole.
Compravendite e locazioni: Il nuovo APE fornisce una valutazione più completa dell'immobile, influenzando il valore di mercato e la commerciabilità, soprattutto per edifici con prestazioni energetiche basse.